PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Negli istituti superiori di studi musicali è istituito l'insegnamento di repertorio vocale ed è contestualmente soppresso il posto di accompagnatore al pianoforte.
      2. L'insegnamento di repertorio vocale si svolge in parte in codocenza con il docente di canto, in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e ai tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro.
      3. L'organico dell'insegnamento di repertorio vocale comprende inizialmente un numero di posti pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore al pianoforte. Nei posti in organico sono immessi gli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali assumono il titolo di docente di repertorio vocale.
      4. Ai docenti di repertorio vocale compete l'inserimento nell'area docente, nella prima fascia di docenza.
      5. L'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

Pag. 4

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.